Domande più frequenti

Benvenuti nella sezione FAQ del nostro sito!
Qui troverete le risposte alle domande più frequenti riguardo ai nostri corsi, ai nostri servizi e alle nostre politiche aziendali.
1FORMAZIONE DEI LAVORATORI: E’ SEMPRE OBBLIGATORIA?
Si, la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza è sempre obbligatoria in ogni azienda di qualsiasi settore, in cui sia presente anche un solo lavoratore. Essa costituisce una delle principali misure di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro è regolamentata dal D. Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato Regioni che impongono specifici percorsi formativi e diverse scadenze per l’aggiornamento. La normativa, oltre alla formazione in presenza in aula, disciplina anche la formazione in e-learning e videoconferenza precisando quali corsi possono essere svolti nelle diverse modalità. CENPI Formazione propone corsi specifici per la formazione e l’aggiornamento di tutti i lavoratori.
2QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA?
L’art. 37 del D.Lgs 81/08 obbliga il datore di lavoro a fornire a tutti lavoratori una formazione adeguata sui rischi lavorativi e sulle misure di sicurezza da attuare in ambito lavorativo per prevenire gli infortuni. I corsi obbligatori sicurezza sul lavoro devono essere svolti senza prevedere oneri o spese per i lavoratori. I corsi obbligatori della sicurezza sul lavoro devono essere organizzati ed erogati in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato Regioni.
3QUALI SONO I CORSI OBBLIGATORI E DA QUALI NORME DI RIFERIMENTO SONO PREVISTI E REGOLAMENTATI?
La formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro è regolamentata dai seguenti principali riferimenti normativi: D. Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti D. Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per la formazione del Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) all’interno della propria azienda (DL SPP) - Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 per la formazione dei lavoratori che utilizzano attrezzature, quali ad esempio: carrello elevatore, piattaforme elevabili (PLE), macchine movimento terra (MMT), trattori, gru e autogru. - Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 per la formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dell’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) - D.M. 10/3/98 per quanto riguarda la formazione degli addetti antincendio. Dal 4/10/22 il D.M. 10/3/98 verrà sostituito dal D.M. 2/9/21 - dal D.M. 388/03 per quanto riguarda la formazione degli addetti al primo soccorso - Norma CEI 11-27 sulla formazione e aggiornamento degli addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI
4QUANDO IL LAVORATORE NEOASSUNTO DEVE RICEVERE LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA?
Il lavoratore deve essere informato e formato in materia di salute e sicurezza prima dello svolgimento del lavoro. Pertanto il lavoratore neo assunto deve ricevere un'informazione e una formazione sui rischi e sulle misure di sicurezza prima di essere adibito alla sua mansione. Rimane inteso che i corsi obbligatori devono essere completati dal lavoratore entro 60 giorni dalla data di assunzione secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
5COME ORGANIZZARE L’AFFIANCAMENTO PER I LAVORATORI NEOASSUNTI O CHE CAMBIANO MANSIONE?
L’inserimento di un lavoratore in azienda è un momento critico che deve essere correttamente gestito. Il lavoratore, spesso inesperto, non conoscendo l’azienda, le macchine utilizzate, le regole e le procedure adottate, è maggiormente esposto ai rischi infortunistici. L’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 prevede che la formazione debba essere completata entro 60 giorni dall’assunzione, ma ciò non significa che nel frattempo un lavoratore privo di formazione ed addestramento possa operare in azienda. E’ pertanto fondamentale inserire il lavoratore garantendo immediatamente una sua informazione, formazione e addestramento, oltre che con i corsi obbligatori sicurezza sul lavoro, anche attraverso l’affiancamento ad un lavoratore esperto/preposto che lo assista durante le attività lavorative, illustrando le corrette modalità di lavoro e le procedure/istruzioni operative vigenti in azienda. E’ suggeribile registrare l’inizio e la conclusione del periodo di addestramento che viene erogato al lavoratore attraverso specifici moduli che CENPI Formazione può mettere a disposizione.
6COSA PREVEDE L’ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011 SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO?
Ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, i lavoratori devono frequentare un percorso formativo in materia di salute e sicurezza del lavoro costituito da due moduli: 1 - Modulo di "Formazione Generale", di durata non inferiore a 4 ore, i cui contenuti non cambiano in base alle caratteristiche dell’azienda, né dipendono dal settore ATECO di appartenenza della stessa. Il modulo di formazione generale tratta contenuti relativi a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni, organi di vigilanza, controllo e assistenza. Il modulo di formazione generale sulla sicurezza per lavoratori può essere svolto anche in modalità e-learning. 2 - Modulo di "formazione specifica", che affronta i rischi legati all’attività lavorativa, alle procedure di lavoro, anche in situazioni di emergenza. A differenza del modulo di formazione generale, il modulo di formazione specifica ha una durata minima variabile in relazione ai rischi riferiti alle mansioni e alle caratteristiche del settore di appartenenza dell'azienda, determinato sulla base del codice ATECO. L’Accordo Stato Regioni prevede durate minime variabili in funzione del settore di appartenenza dell’azienda: · 4 ore per aziende che rientrano nella classificazione “Rischio Basso” (disponibile anche in modalità E-Learning) · 8 ore per aziende che rientrano nel “Rischio Medio” · 12 ore per aziende che rientrano nel “Rischio Alto”.
7OLTRE ALLA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI LAVORATORI SONO PREVISTI ALTRI CORSI?
I corsi obbligatori “Formazione Generale” e “Formazione Specifica” sono da considerarsi essenziali per i lavoratori. A questi dovranno aggiungersi la formazione prevista da altre leggi, norme o Accordi, come ad esempio la formazione per l'uso di particolari attrezzature. Tali formazioni sono previste per esempio dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 (carrello elevatore, piattaforme elevabili PLE, apparecchi di sollevamento, etc.). Analogamente, l'addestramento è da considerarsi "aggiuntivo" ai percorsi formativi individuati dall'accordo.
8QUANDO E’ OBBLIGATORIO L’AGGIORNAMENTO PERIODICO?
I diversi riferimenti legislativi impongono diverse scadenze per l’aggiornamento della formazione. Ogni Accordo Stato Regioni sulla formazione impone una validità del corso sulla sicurezza normato dallo stesso Accordo. Il mancato rispetto degli aggiornamenti dei corsi della sicurezza è sanzionato come previsto dal D. Lgs. 81/2008. CENPI Formazione è a disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti le periodicità di aggiornamento dei singoli corsi.
9LA NORMATIVA PREVEDE UN AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI LAVORATORI?
L’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 impone al datore di lavoro l’obbligo di effettuare un aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza a tutti lavoratori di almeno 6 ore ogni 5 anni. Tale scadenza e durata minima della formazione di aggiornamento sulla sicurezza è uguale per tutti i settori ATECO.
10COSA SUCCEDE SE LA FORMAZIONE SCADE?
Qualora entro i termini previsti dalla legislazione vigente non sia stato completato l’aggiornamento formativo, non è necessario ripetere il corso di formazione, ma è sufficiente partecipare alla formazione di aggiornamento. Tuttavia è opportuno ricordare che il mancato aggiornamento della formazione impedisce lo svolgimento della funzione ad esempio del RSPP, dell’addetto alla conduzione delle attrezzature quali carrelli elevatori e uso delle piattaforme elevabili (PLE). Ad esempio: il carrellista che non avesse completato la formazione di aggiornamento entro i termini previsti non potrà condurre il carrello elevatore. Per tale ragione è necessario mantenere sempre aggiornata la formazione delle figure della sicurezza secondo la periodicità prevista dalla normativa vigente.
11E’ POSSIBILE SVOLGERE LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA IN MODALITÀ E-LEARNING?
L’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 consente di svolgere in e-learning la formazione generale e la formazione specifica rischio basso. Inoltre, è possibile svolgere in modalità e-learning la formazione di aggiornamento in materia di salute e sicurezza del lavoro.
12ESISTONO DEI REQUISITI CHE I DOCENTI DEVONO POSSEDERE PER EROGARE LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO?
I docenti formatori dei corsi in materia di salute e sicurezza del lavoro devono possedere la qualifica di formatore sulla sicurezza prevista dal D.l. 6/3/13.
13IL LAVORATORE PUÒ RIFIUTARE DI PARTECIPARE AI CORSI DI FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO?
No, il comma 2 lettera h) prevede che i lavoratori debbano obbligatoriamente “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”.
14COME E’ POSSIBILE RICONOSCERE IL LIVELLO DI RISCHIO DI UN'AZIENDA?
Per poter classificare un’azienda si deve fare riferimento al codice ATECO. Il codice ATECO, recuperabile sulla Visura Camerale, codifica le aziende in base all’attività economica. Ogni attività economica poi è collegata a un determinato Indice di Rischio (alto, medio, basso), calcolato dall’Inail in base alle statistiche infortunistiche.
15QUALI SONO LE AZIENDE A BASSO RISCHIO?
Tra le Aziende a basso rischio troviamo: · Aziende che si occupano di commercio all’ingrosso e al dettaglio · Attività artigianali (carrozzerie, lavanderie, saloni di acconciature, pasticcerie…) · Alberghi, ristoranti e altre Aziende del settore turismo · Agenzie di assicurazioni · Aziende immobiliari · Aziende informatiche · Aziende del settore pulizie · Venditori ambulanti · Associazioni culturali, sportive, ricreative · Organizzazioni extraterritoriali
16QUALI SONO LE AZIENDE A MEDIO RISCHIO?
Tra le Aziende a rischio medio possiamo trovare: · Aziende del settore agricoltura · Aziende di pesca · Aziende che si occupano di trasporti · Aziende di Magazzinaggio · Assistenza sociale non residenziale · Istruzione · Pubblica Amministrazione
17QUALI SONO LE AZIENDE AD ALTO RISCHIO?
Fanno parte invece delle Aziende ad alto rischio: · Ditte edili e imprese di costruzioni · Aziende che si occupano dell’estrazione di minerali · Raffinerie · Aziende manifatturiere (come lavorazione di pelli, cuoio, legno, carta) · Aziende metalmeccaniche · Aziende di produzione elettrica ed elettronica · Industrie chimiche · Officine meccaniche · Aziende alimentari · Aziende tessili · Imprese di gestione e smaltimento rifiuti · Aziende di distribuzione di energia elettrica, gas e acqua · Aziende del comparto sanità e assistenza sociale residenziale
18QUALI SONO LE DURATE DEI CORSI DI PRIMO SOCCORSO?
I corsi di Primo Soccorso per aziende appartenenti al GRUPPO A hanno una durata di 16 ore. Per le aziende appartenenti ai GRUPPO B o C la durata è di 12 ore.
19QUALE E’ LA PERIODICITA’ DELL’AGGIORNAMENTO DEI CORSI DI PRIMO SOCCORSO?
L’Addetto al Primo Soccorso deve effettuare un aggiornamento avente validità triennale. Il Corso di aggiornamento di 4 ore è valido per le Aziende del gruppo B e C, mentre per le Aziende del gruppo A è necessario un corso della durata di 6 ore.
20IL DATORE DI LAVORO È OBBLIGATO A FREQUENTARE CORSI DI FORMAZIONE?
Secondo il comma 7 dell'art. 37 del D.Lgs 81/2008, il Datore di Lavoro deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo definito in sede di Conferenza Stato-Regioni. Tale accordo sarebbe dovuto essere definito entro il 30 Giugno 2022. Al momento si rimane in attesa della definizione di tale Accordo.
21LA NOMINA DEL PREPOSTO È OBBLIGATORIA?
L’individuazione del preposto o dei preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del D.Lgs 81/2008 è prevista dagli “obblighi del datore di lavoro e del dirigente" definita dall’art. 19 del D.Lgs 81/2008.

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