Domande più frequenti

Benvenuti nella sezione FAQ del nostro sito!
Qui troverete le risposte alle domande più frequenti riguardo ai nostri corsi, ai nostri servizi e alle nostre politiche aziendali.

Hai dubbi sulla validità degli attestati o sulle nuove scadenze?

1. La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è sempre obbligatoria?

Sì. La formazione in materia di salute e sicurezza è obbligatoria in tutte le aziende in cui sia presente almeno un lavoratore o un soggetto equiparato.

Non è un adempimento solo formale: serve a rendere i lavoratori consapevoli dei rischi presenti e delle misure di prevenzione da adottare durante l’attività lavorativa.

2. Quali sono oggi i principali riferimenti normativi per la formazione sicurezza?

Il riferimento generale è il D.Lgs. 81/2008. Per la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, datori di lavoro RSPP, RSPP/ASPP, coordinatori, operatori di attrezzature e addetti ad ambienti confinati o sospetti di inquinamento, il riferimento centrale è l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.

Restano inoltre applicabili le norme specifiche per alcuni percorsi, ad esempio primo soccorso, antincendio, lavori elettrici, DPI, lavori in quota e ambienti confinati.

3. Cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025?

Il nuovo Accordo riorganizza in un unico quadro molte regole sulla formazione in materia di salute e sicurezza. Definisce durata, contenuti minimi, modalità di erogazione, verifiche di apprendimento, aggiornamenti, riconoscimento dei crediti formativi e requisiti organizzativi dei corsi.

Per le aziende diventa ancora più importante verificare che attestati, programmi, registri, modalità di erogazione e fascicoli dei corsi siano coerenti con il nuovo quadro normativo.

4. Quando deve essere formato un lavoratore neoassunto?

Il lavoratore deve ricevere informazione, formazione e, quando previsto, addestramento sufficienti e adeguati prima di essere adibito alla mansione, in relazione ai rischi connessi all’attività da svolgere.

La formazione deve essere gestita non solo in occasione dell’assunzione, ma anche in caso di trasferimento o cambio mansione, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o miscele pericolose. Inoltre, deve essere aggiornata quando l’evoluzione dei rischi o l’insorgenza di nuovi rischi lo renda necessario.

Non è più corretto ragionare in termini di “60 giorni di tempo” per completare la formazione dopo l’assunzione. Per evitare scoperture, l’azienda deve programmare la formazione prima dell’inserimento operativo del lavoratore e verificare che il percorso sia coerente con la mansione e con i rischi effettivamente presenti.

5. Da cosa è composta la formazione dei lavoratori?

Il percorso ordinario comprende una Formazione Generale di 4 ore e una Formazione Specifica collegata ai rischi dell’attività. La durata minima complessiva è normalmente di 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio e 16 ore per rischio alto.

La Formazione Specifica non deve essere scelta solo guardando il codice ATECO: deve essere coerente con la mansione, con il DVR e con i rischi realmente presenti. Le ore indicate sono minime; se i rischi effettivi lo richiedono, il percorso può essere integrato.

6. Come si capisce se un’azienda è a rischio basso, medio o alto?

La classificazione parte dalle macrocategorie di rischio e dalle corrispondenze ATECO previste dall’Accordo. Tuttavia la scelta del percorso non può essere automatica: bisogna considerare anche mansioni, reparti, attrezzature utilizzate, esposizione a rischi specifici e valutazione dei rischi aziendale.

Un lavoratore con mansione d’ufficio può avere un fabbisogno diverso rispetto a un lavoratore che opera in produzione, magazzino, cantiere, manutenzione o officina, anche all’interno della stessa azienda.

7. Se c’è un cambio di mansione, reparto o attrezzature, basta l’aggiornamento periodico?

No. L’aggiornamento periodico non sostituisce la formazione necessaria quando cambiano i rischi. Se il lavoratore cambia mansione, reparto, attività, attrezzature, sostanze o procedure, il datore di lavoro deve verificare se serve una formazione specifica aggiuntiva e/o un nuovo addestramento.

La regola pratica è semplice: ogni volta che cambia il rischio, va verificato se cambia anche il fabbisogno formativo.

8. I corsi fatti prima dell’Accordo Stato-Regioni 2025 sono ancora validi?

In molti casi sì, ma non in modo automatico per qualsiasi situazione. Per lavoratori, dirigenti e preposti sono fatti salvi i percorsi svolti secondo il precedente Accordo del 21 dicembre 2011, con riconoscimento del credito formativo totale. Per le attrezzature già disciplinate dall’Accordo del 22 febbraio 2012, i percorsi pregressi sono fatti salvi.

Per altri percorsi, come ambienti confinati/sospetti di inquinamento o nuove attrezzature introdotte o riorganizzate dal nuovo Accordo, occorre verificare con attenzione attestato, durata, programma, contenuti, esercitazioni pratiche e coerenza con il nuovo Accordo. Se i contenuti sono conformi, il corso può essere riconosciuto; se mancano elementi essenziali, può essere necessario rifare il percorso secondo le nuove modalità.

9. Cosa succede se un attestato è scaduto?

Se un attestato è scaduto, il lavoratore o la figura incaricata non deve essere considerato in regola fino a quando non viene svolto l’aggiornamento previsto.

Questo non significa sempre che il corso debba essere rifatto da zero. In molti casi, se l’attestato di base era valido e documentabile, è necessario svolgere l’aggiornamento per ripristinare la regolarità della formazione.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni prevede però un limite importante: il credito del corso base resta utilizzabile solo se l’aggiornamento viene recuperato entro un periodo massimo di 10 anni dall’ultimo corso valido o dall’ultimo aggiornamento svolto.

In pratica:

  • se l’aggiornamento è scaduto, ma non sono passati più di 10 anni, di norma si può recuperare la situazione svolgendo l’aggiornamento;
  • se sono passati più di 10 anni senza aggiornamenti validi, il credito formativo non è più utilizzabile e il corso deve essere ripetuto integralmente.

Fino al completamento dell’aggiornamento o, quando necessario, del nuovo percorso formativo, il lavoratore non deve essere adibito ad attività per le quali è richiesta quella specifica formazione o abilitazione.

Prima dell’impiego operativo, l’azienda deve quindi verificare attestati, date di svolgimento, eventuali aggiornamenti, durata, contenuti del corso e coerenza con la mansione effettivamente svolta.

10. Ogni quanto va aggiornato il corso sicurezza?

Le scadenze cambiano in base al ruolo e al tipo di formazione. In sintesi:

  • lavoratori, dirigenti e datori di lavoro hanno aggiornamento quinquennale;
  • il preposto ha aggiornamento biennale;
  • il datore di lavoro RSPP ha aggiornamento quinquennale;
  • le attrezzature che richiedono abilitazione hanno aggiornamento quinquennale con parte pratica;
  • gli ambienti confinati/sospetti di inquinamento hanno aggiornamento quinquennale con parte pratica.

È comunque necessario aggiornare la formazione anche prima della scadenza quando cambiano rischi, mansioni, attrezzature, procedure o quando le verifiche di efficacia mostrano comportamenti non sicuri.

11. Il datore di lavoro deve fare un corso obbligatorio?

Sì. Il nuovo Accordo prevede un corso obbligatorio per il datore di lavoro della durata minima di 16 ore. Se il datore di lavoro opera anche come datore di lavoro RSPP, deve frequentare anche il percorso previsto per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione.

Per i datori di lavoro già in carica alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, è previsto un termine di prima applicazione di 24 mesi per concludere il corso.

12. Il preposto deve sempre essere nominato?

Il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare il preposto o i preposti per l’attività di vigilanza quando l’organizzazione del lavoro lo richiede. Il preposto non è solo una qualifica scritta: è la persona che, in concreto, sovrintende l’attività lavorativa e vigila sulla corretta esecuzione delle disposizioni di sicurezza.

Quando una persona svolge di fatto funzioni di coordinamento e vigilanza, è necessario formalizzare il ruolo, formarla correttamente e aggiornarla secondo le scadenze previste.

13. La formazione può essere svolta in e-learning o videoconferenza?

Dipende dal tipo di corso. Il nuovo Accordo Stato-Regioni distingue tra tre modalità: presenza fisica, videoconferenza sincrona ed e-learning.

La videoconferenza sincrona è una lezione in diretta, con docente e partecipanti collegati nello stesso momento. Può essere utilizzata per diversi corsi, ma non per i percorsi o i moduli che richiedono addestramento, esercitazioni pratiche o prove pratiche.

L’e-learning è invece una formazione online tracciata, svolta tramite piattaforma dedicata. Non può essere usato liberamente per tutti i corsi, ma solo nei casi espressamente consentiti dall’Accordo.

In linea generale:

  • la formazione generale dei lavoratori può essere svolta anche in e-learning;
  • la formazione specifica dei lavoratori può essere svolta in e-learning solo nei casi consentiti, in particolare per il rischio basso e nel rispetto delle limitazioni previste;
  • il corso preposti può essere svolto in presenza o in videoconferenza sincrona, ma non in e-learning;
  • i corsi per attrezzature di lavoro e ambienti confinati/sospetti di inquinamento devono essere svolti in presenza;
  • i corsi o i moduli che prevedono addestramento o prova pratica devono essere svolti in presenza.

In ogni caso, per la formazione online devono essere garantiti identificazione del partecipante, credenziali personali, tracciabilità della frequenza, verifica dell’apprendimento e rispetto dei requisiti tecnici e organizzativi previsti dalla normativa.

14. Quali corsi servono per usare carrelli elevatori, PLE, gru, MMT, carroponti e altre attrezzature?

Gli operatori che utilizzano attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione devono frequentare il corso teorico-pratico previsto dall’Accordo Stato-Regioni. Rientrano, tra le altre, attrezzature come carrelli elevatori, PLE, gru, macchine movimento terra, trattori, pompe per calcestruzzo e, secondo il nuovo Accordo, anche ulteriori attrezzature come i carroponti nei casi previsti.

Il corso abilita alla specifica tipologia di attrezzatura prevista, ma non elimina l’obbligo di addestramento aziendale sulle macchine concretamente utilizzate, sulle procedure interne, sugli accessori, sull’ambiente di lavoro e sui rischi specifici dell’azienda.

15. Se faccio il corso PLE devo comunque fare anche il corso lavori in quota e DPI di III categoria anticaduta?

Sì, sono due percorsi diversi e non devono essere confusi.

Il corso PLE è il percorso abilitante per l’utilizzo della piattaforma di lavoro mobile elevabile. Serve quindi a formare il lavoratore sull’uso corretto e sicuro della macchina, sui comandi, sui controlli, sui rischi specifici e sulle manovre operative previste.

La formazione e l’addestramento per lavori in quota e DPI anticaduta di III categoria riguardano invece l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto, come imbracature, cordini, dispositivi retrattili, sistemi di trattenuta o arresto caduta e punti di ancoraggio.

Per questo motivo, il corso PLE non sostituisce la formazione e l’addestramento sull’uso dei DPI anticaduta di III categoria.

Anzi, quando l’utilizzo della PLE prevede l’impiego di DPI anticaduta, la formazione/addestramento sui DPI deve essere considerata un requisito preliminare dal punto di vista operativo: il lavoratore deve saper indossare, regolare, collegare, controllare e utilizzare correttamente i DPI prima di operare in quota sulla piattaforma.

16. Quando è obbligatorio l’addestramento per i DPI di III categoria?

L’addestramento è obbligatorio quando il lavoratore deve utilizzare DPI di III categoria, cioè dispositivi destinati a proteggere da rischi che possono causare conseguenze molto gravi, anche mortali o permanenti.

Non è sufficiente consegnare il DPI al lavoratore o far firmare il modulo di consegna. Il lavoratore deve essere formato e addestrato sul corretto utilizzo del dispositivo, con una parte pratica coerente con il DPI realmente fornito e con l’attività da svolgere.

Rientrano, ad esempio, tra le casistiche più frequenti:

  • DPI anticaduta per lavori in quota. Imbracature, cordini, assorbitori di energia, dispositivi retrattili, sistemi di trattenuta, posizionamento o arresto caduta.
  • APVR e protezione delle vie respiratorie. Rientrano in questa casistica maschere, semimaschere, filtri, respiratori, autorespiratori o altri dispositivi utilizzati per proteggere le vie respiratorie da agenti pericolosi, carenza di ossigeno o atmosfere non sicure.
  • DPI per rischio chimico, biologico, calore, freddo estremo o altri rischi gravi. Quando vengono utilizzati DPI complessi o destinati a proteggere da rischi elevati, come tute di protezione, guanti specifici, protezioni contro agenti chimici o biologici, calore intenso, freddo estremo o altri rischi severi, l’addestramento deve essere definito in base al DVR, alla scheda tecnica del DPI e alle modalità operative aziendali.
  • Dispositivi di protezione dell’udito. Anche per i DPI dell’udito è previsto l’addestramento, in particolare quando il corretto inserimento, posizionamento o utilizzo del dispositivo incide sull’effettiva protezione del lavoratore.

In pratica, ogni volta che il DPI richiede modalità corrette di scelta, indossamento, regolazione, collegamento, controllo, manutenzione o gestione delle emergenze, l’azienda deve prevedere un addestramento specifico e documentato.

L’addestramento deve essere tracciato, con indicazione dei DPI utilizzati, contenuti trattati, attività pratiche svolte, data, durata, docente/addestratore e firma dei partecipanti.

17. Gli ambienti confinati o sospetti di inquinamento richiedono un corso specifico?

Sì. I lavoratori, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati devono ricevere una formazione specifica coerente con il DPR 177/2011 e con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.

La formazione deve essere concreta e operativa: non basta una lezione teorica. Devono essere affrontati rischi, procedure, permessi di lavoro, DPI, respiratori, rilevatori, comunicazioni, emergenza e recupero. Il corso e l’aggiornamento devono essere svolti in presenza.

18. Il corso spazi confinati copre anche l’addestramento all’uso degli APVR?

Non automaticamente.

Il corso per ambienti sospetti di inquinamento o confinati ha l’obiettivo di formare e addestrare i lavoratori sulle modalità di lavoro sicuro in questi ambienti, compresi i principali rischi, le procedure di accesso, controllo dell’atmosfera, comunicazione, emergenza e utilizzo delle attrezzature previste.

All’interno del corso possono essere trattati anche gli APVR, cioè gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, ma questo non significa che il corso sostituisca sempre l’addestramento specifico sul dispositivo realmente utilizzato dal lavoratore.

Gli APVR sono DPI complessi e, quando rientrano nella III categoria, richiedono formazione e addestramento specifici sul corretto utilizzo pratico. L’addestramento deve essere coerente con il tipo di apparecchio fornito: maschera, semimaschera, filtro, elettrorespiratore, dispositivo isolante, autorespiratore o altro sistema previsto dalla valutazione dei rischi.

Per essere considerato adeguato, l’addestramento deve riguardare almeno scelta e limiti del dispositivo, controlli prima dell’uso, indossamento, prova di tenuta, corretto utilizzo, sostituzione dei filtri o gestione dell’autonomia, pulizia, conservazione e procedure di emergenza.

In pratica: il corso spazi confinati forma sul lavoro sicuro negli ambienti confinati; l’addestramento APVR forma sull’uso corretto dello specifico dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Il corso spazi confinati può coprire anche l’addestramento APVR solo se prevede una parte pratica specifica sugli APVR effettivamente utilizzati dai lavoratori, con esercitazioni documentate e contenuti coerenti con il dispositivo fornito dall’azienda.

Se gli APVR vengono trattati solo a livello generale, oppure se durante il corso vengono utilizzati dispositivi diversi da quelli aziendali, il corso spazi confinati non è sufficiente a documentare l’addestramento specifico sugli APVR.

19. I corsi antincendio e primo soccorso sono regolati dal nuovo Accordo Stato-Regioni?

Non direttamente. La formazione antincendio è regolata principalmente dal D.M. 2 settembre 2021, mentre il primo soccorso aziendale è regolato dal D.M. 388/2003.

Questi corsi restano obbligatori quando sono presenti lavoratori incaricati della gestione delle emergenze. Le durate e gli aggiornamenti dipendono dalla classificazione dell’azienda e dal ruolo dell’addetto.

20. I docenti dei corsi sicurezza devono avere requisiti specifici?

Sì. I docenti devono possedere requisiti coerenti con la normativa applicabile e con il tipo di corso erogato. Per molti percorsi in materia di salute e sicurezza si applicano i criteri di qualificazione del formatore previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.

Per i corsi teorico-pratici sulle attrezzature, il nuovo Accordo richiede anche competenza tecnica sull’attrezzatura e, per la parte pratica, esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo dell’attrezzatura trattata.

21. Come si gestisce la formazione dei lavoratori stranieri?

Prima di erogare il corso è necessario verificare che il lavoratore comprenda la lingua utilizzata nella formazione. La formazione deve essere realmente comprensibile: non è sufficiente far firmare un registro se il partecipante non capisce contenuti, istruzioni, test e procedure.

Quando necessario, vanno utilizzati strumenti adeguati: test di comprensione linguistica, materiale semplificato, supporti visivi, mediazione linguistica o percorsi dedicati.

22. Come può un’azienda dimostrare di essere in regola con la formazione?

Non basta conservare l’attestato. In caso di controllo può essere necessario dimostrare la corretta progettazione ed erogazione del corso: analisi del fabbisogno, programma, progetto formativo, registro presenze, qualifiche dei docenti, test o prove pratiche, verbale finale, attestati e documentazione sulla modalità di erogazione.

Per questo è utile mantenere un fascicolo del corso completo e uno scadenziario aggiornato della formazione aziendale.

23. Come posso verificare se gli attestati della mia azienda sono ancora validi?

La verifica va fatta analizzando almeno:

  • tipologia di corso;
  • data di svolgimento;
  • durata;
  • programma;
  • soggetto formatore;
  • modalità di erogazione;
  • presenza di prove finali;
  • eventuale parte pratica;
  • mansione effettiva del lavoratore.

CENPI Formazione può supportare l’azienda con un check-up della formazione, utile per individuare corsi validi, corsi da aggiornare, eventuali integrazioni necessarie e priorità di intervento.

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Riferimenti normativi essenziali

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.
  • D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 - ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
  • D.M. 2 settembre 2021 - formazione addetti antincendio.
  • D.M. 388/2003 - formazione addetti al primo soccorso aziendale.
  • Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 - criteri di qualificazione dei formatori per la salute e sicurezza sul lavoro.
  • Norma CEI 11-27 - lavori elettrici PES/PAV/PEI.